STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FERMI
Art.1
E’ costituita con durata illimitata l’Associazione Amici della Fermi.
Art. 2
La sede legale temporanea dell’Associazione è in Torino, Piazza Giacomini 24.
Art. 3
L’Associazione è stata costituita per iniziativa di alcuni docenti, ex-docenti e non
docenti della Scuola FERMI.
Art. 4
L’associazione Amici delle Fermi non ha scopo di lucro e la partecipazione alle
cariche sociali è gratuito. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione
le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed
entro limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci.
Art. 5 SCOPI E FINALITA’
L’associazione Amici delle Fermi ha lo scopo di incontrarsi per continuare lo scambio
di esperienze accumulate durante l’attività lavorativa all’interno della scuola,
l’aggiornamento culturale attraverso conferenze, concerti, rappresentazioni teatrali,
cineforum, visite a musei e mostre, viaggi e riunioni conviviali, pre intensificare i
rapporti sociali e umani.
Art. 6 SOCI
Possono essere soci dell’associazione Amici della Fermi previo assenso del consiglio
direttivo, tutte le persone che ne condividono lo spirito e dichiarino di accettare
le regole di struttura e funzionamento. Gli associati sono tenuti al pagamento di una
quota che verrà stabilita annualmente dall’assemblea dei soci. La qualità di socio si
perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: queste ultime verranno dichiarate
dall’Assemblea dei soci. La qualità di socio non è trasferibile a terzi. I soci recedenti,
dimissionari od esclusi e che per qualche ragione, cessino di appartenere all’associazione
Amici della Fermi non possono richiedere i contributi versati né vantare alcun diritto sul
patrimonio.
Art. 7 ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio
verranno proposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo con il conto economico.
In nessun caso si potrà procedere a distribuzione degli eventuali avanzi di esercizio,
ma questi dovranno essere accantonati a riserva, per far fronte alle esigenze dell’
Associazione.
L’Assemblea approva i bilanci entro i primi quattro mesi.
Art. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione Amici della Fermi:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
Art. 9 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
Vi intervengono con diritti di voto:
a) i membri del Consiglio direttivo,
b) gli associati.
Gli associati mediante delega scritta possono farsi rappresentare da altri associati, anche
membri del Consiglio, salvo in questo caso per l’approvazione dei bilanci e le delibere in
merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni associato non può rappresentare più di tre voti
oltre al proprio. L’assemblea viene convocata dal presidente almeno una volta all’anno
mediante lettera contenente l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza. L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei
soci a norma dell’art 20 del codice civile. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci o rappresentanti,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, più la maggioranza del
Consiglio direttivo. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la presenza e il voto
Favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea è di norma presieduta dal
presidente scelto dal consiglio direttivo. Il presidente chiama a fungere da segretario un
membro dell’assemblea stessa e, ove occorra, nomina due o più scrutatori tra i membri
dell’assemblea medesima.
Art. 10 POTERI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sul programma e sull’attività pluriennale ed annuale dell’associazione
Amici della Fermi e sui bilanci preventivo e consuntivo;
b) eleggere da 5 a 10 consiglieri quali membri del consiglio direttivo tra soci;
c) approvare eventuali modifiche dello statuto purché non contrasti con l’art. 5;
d) determinare la quota sociale annuale di associazione;
e) deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
f) sciogliere e mettere in liquidazione l’associazione Amici della Fermi.
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della promozione e della esecuzione delle linee
programmatiche generali stabilite dall’assemblea e dall’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’associazione Amici della Fermi. Esso è composto: da non meno di cinque
e non più di dieci consiglieri eletti dall’assemblea dei soci che nominano il presidente, il
vice-presidente e il segretario. Il consiglio direttivo dura in carica un esercizio sociale
e i suoi membri possono essere rieletti.
E’ compito del consiglio direttivo:
a) deliberare sull’accettazione, sulla recessione, sul decadimento, sull’esclusione dei soci;
b) stabilire tempi, modi e strumenti per la realizzazione delle linee programmatiche
dell’assemblea;
c) predisporre gli ordini del giorno dell’assemblea;
d) nominare commissioni particolari all’interno dell’associazione;
e) delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo formato da alcuni soci membri,
determinando i limiti della delega.
In caso di dimissioni o di decesso o di recessione di uno o più consiglieri, il consiglio
direttivo alla prima riunione provvede sostituirlo per cooptazione, chiedendo la ratifica alla
prima assemblea annuale. Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno dietro
convocazione scritta inviata dal presidente quindici giorni prima della data fissata.
Per ogni suo atto viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice-presidente, in assenza di
entrambi dal più anziano di età fra i presenti.
Art. 12
La firma sociale e la legale rappresentanza presso terzi ed in giudizio spetta in via libera e
disgiunta al presidente al vice presidente e al tesoriere.
Art. 13 CARICHE SOCIALI
La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese,
purché autorizzato dal consiglio direttivo documentare e giustificate.
Art. 14 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione Amici della Fermi è costituito
a) dalle quote sociali annuali dei soci e dai loro eventuali contributi
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio
c) dai contributi di enti pubblici e privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività e progetti
d) da eventuali entrate da attività commerciali e produttive marginali
e) da beni mobili, donazioni e lasciti che, a qualsiasi titolo dovessero prevenire
all’associazione.
Art. 15 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione Amici della Fermi l’assemblea dei soci provvederà
alla nomina di un liquidatore. I beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti alla
Scuola E. Fermi di Torino – piazza Giacomini, 24, con esclusione di qualsiasi attribuzione agli
Associato, qualora la sede sociale sia ancora presso la Scuola.
Art. 16 CLAUSOLE
Per quanto non previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto saranno applicate le
Disposizioni delle leggi vigenti.
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